“La fruizione dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa richiede che l’immobile sia ubicato nel Comune ove l’acquirente ha la residenza. Nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà fattuale ove questa contrasti con il dato anagrafico o all’eventuale successivo ottenimento della residenza.” La decisione della Cassazione trae origine dal caso che vedeva due coniugi concludere una compravendita di un immobile da destinare a prima casa del loro figlio minore, usufruendo dei benefici di cui alla nota 2 bis D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, e art. 43 c.c., comma 2, e art. 44 c.c., comma 1, ed art. 144 c.c.. Dopo l’acquisto, peraltro, il padre trasferiva la sua residenza in un diverso Comune, mentre il figlio, che pur risiedeva di fatto presso il padre, manteneva la sua residenza anagrafica presso la madre, in altro comune. L’amministrazione finanziaria ha provveduto a recuperare l’agevolazione ed i contribuenti hanno impugnato il provvedimento davanti alla Commissione tributaria provinciale che ha accolto la loro impugnazione. La sentenza è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale. Contro la pronunzia di quest’ultima l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione. La giurisprudenza della Corte, nell’interpretazione della norma in esame, ha costantemente conferito valore decisivo esclusivamente alla residenza anagrafica. Attesa la formulazione della norma, nessuna rilevanza giuridica può essere, infatti, riconosciuta alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, od all’eventuale successivo ottenimento della residenza, essendo quest’ultima presupposto per la concessione del beneficio che deve sussistere alla data dell’acquisto (cfr. Cass. n. 4628 del 22/02/2008, in cui si afferma che “in tema di imposta di registro, la fruizione dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa richiede che l’immobile sia ubicato nel comune ove l’acquirente ha la residenza). Nota dell’avv. Alfredo Sagliocco.
Articoli recenti
- Responsabilità medico-professionale: onere della prova a carico del paziente – Cass. civ. Sez. III, 19-02-2013, n. 4029. (Avv. Alfredo Sagliocco)
- La detenzione di stupefacenti in quantità superiore ai limiti tabellari non costituisce presunzione di destinazione della droga detenuta ad uso non personale. – Cass. pen. Sez. VI, 10-01-2013, n. 6571. (Avv. Alfredo Sagliocco)
- Acquisto della “prima casa” e agevolazioni fiscali. Prevalenza delle risultanze anagrafiche – Cass. civ. Sez. V, 12-02-2013, n. 3384. (Avv. Alfredo Sagliocco)