La detenzione di stupefacenti in quantità superiore ai limiti tabellari non costituisce presunzione di destinazione della droga detenuta ad uso non personale. – Cass. pen. Sez. VI, 10-01-2013, n. 6571. (Avv. Alfredo Sagliocco)

“Nei confronti di chi detiene un quantitativo di sostanza stupefacente in quantità superiore ai limiti massimi indicati con apposito decreto ministeriale non sussiste né una presunzione, sia pure relativa, di destinazione della droga detenuta ad uso non personale, né un’inversione dell’onere della prova, costituzionalmente inammissibile ex artt. 25, comma 2, e 27, comma 2 Cost. Pertanto, i parametri indicati nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 1 bis, lett. a) del T.U. degli Stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990) per apprezzare la destinazione ad uso non esclusivamente personale, costituiscono criteri probatori non diversi da quelli che già in passato venivano adoperati per stabilire la destinazione della sostanza detenuta. Ne deriva che il solo dato del superamento del limite quantitativo di cui al citato decreto ministeriale non può costituire ragione per ritenere dimostrato lo spaccio di droga”.
La Corte di Appello, confermando la condanna emessa dal giudice monocratico, aveva ritenuto responsabile un soggetto per reati di cui all’art.73 lettera a) del D.P.R. 309/90 per avere detenuto a fini di spaccio circa 1 g. di cocaina e circa 15 g. di hashish; nonché per i reati di cui agli artt. 337 e 651 c.p., per la resistenza opposta al fine di impedire la propria identificazione.
I giudici di merito avevano giudicato sussistente la responsabilità dell’imputato in quanto le risultanze probatorie avevano dimostrato la destinazione della droga ai fini di spaccio e risultando, altresì, provata la condotta di resistenza ed il rifiuto di identificazione in quanto percepita direttamente dagli operanti.
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dall’imputato, ha affermato che, nel caso di specie, non poteva essere il solo dato del superamento del limite quantitativo di cui all’apposito decreto la ragione per ritenere dimostrato lo spaccio di droga. La quantità di sostanza stupefacente detenuta, se superiore alle tabelle, ovvero la valutazione del peso lordo e la valutazione della divisione in dosi, sono solo parametri che la legge indica per poter dimostrare in modo indiretto, con un ragionamento induttivo, che la droga sia destinata all’uso non personale quando l’unico dato accertato è la mera detenzione, ma non introduce alcuna automaticità. Nota dell’avv. Alfredo Sagliocco.

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