La doppia tutela giurisdizionale – Civile ed Amministrativa – concessa al proprietario non implica violazione del principio ne bis in idem – Cons. di Stato, Sez. IV, 21-02-2013, n. 1080. (Avv. Alfredo Sagliocco)

“Il proprietario confinante il quale si assuma leso dalle opere edili eseguite dal vicino ha a disposizione due rimedi, potendo agire in sede civile nei confronti del proprio vicino ed impugnare dinanzi al Giudice Amministrativo il provvedimento concessorio; alla stessa stregua, è possibile che colui al quale sia inibito un intervento edilizio sostenga un duplice giudizio, nei confronti del Comune per gli atti da questo adottati nei suoi confronti e contro i vicini che abbiano, in ipotesi, avuto a lamentarsi dell’intervento stesso. In questi casi, i due giudizi hanno parti ed oggetto diversi e, in particolare, nell’ambito della controversia tra privati può venire in rilievo – se del caso – anche la legittimità degli atti amministrativi eventualmente esistenti, ma solo come questione incidentale (attesi anche i limiti dei poteri del Giudice Ordinario sui provvedimenti amministrativi), laddove tale accertamento costituisce invece l’oggetto principale e proprio del giudizio amministrativo. Ne discende che né pregiudizialità, né interferenza, può esservi tra i due giudizi, potendo tranquillamente escludersi ogni rischio di violazione del principio ne bis in idem ovvero di contrasto fra giudicati”.
La sentenza trae origine dal ricorso proposto dinanzi al T.A.R. avente ad oggetto l’impugnazione degli atti con i quali il Comune aveva intimato al proprietario di un fondo, dapprima la sospensione e, quindi, la demolizione delle opere di recinzione realizzate in esecuzione di una d.i.a. presentata al medesimo Comune, per mancato rispetto della distanza di mt. 3,00 prevista dal Codice della strada.
Il T.A.R. adito aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto, avendo il ricorrente contestato la natura pubblica della strada a confine con le opere realizzate, doveva ritenersi che l’accertamento della proprietà della strada costituisse questione rimessa alla cognizione del giudice ordinario; inoltre, il primo giudice aveva preso atto dell’esistenza di una controversia parallela in sede civile tra il ricorrente ed i proprietari frontisti avente il medesimo oggetto, e quindi della necessità di evitare la violazione del principio ne bis in idem.
Il Consiglio di Stato ha affermato che non risulta condivisibile la ricostruzione operata da giudice di primo grado circa il rapporto tra il giudizio amministrativo ed il diverso contenzioso proposto in sede civile dai proprietari limitrofi nei confronti dell’appellante. Infatti, a parere del Consiglio, costituisce principio pacifico che il proprietario confinante il quale si assuma leso dalle opere edili eseguite dal vicino ha a disposizione due rimedi, potendo agire nei confronti del proprio vicino in sede civile e impugnare il provvedimento concessorio dinanzi al giudice amministrativo; allo stesso modo, è possibile che colui al quale sia inibito un intervento edilizio sostenga un duplice giudizio, nei confronti del Comune per gli atti da questo adottati nei suoi confronti e contro i vicini che si ritengano pregiudicati dall’intervento stesso.
In questi casi, i due giudizi hanno parti ed oggetto diverso per cui, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, né pregiudizialità, né interferenza può esservi tra i due giudizi, potendo tranquillamente escludersi ogni rischio di violazione del principio ne bis in idem ovvero di contrasto fra giudicati. Nota dell”avv. Alfredo Sagliocco

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