“Nei confronti di chi detiene un quantitativo di sostanza stupefacente in quantità superiore ai limiti massimi indicati con apposito decreto ministeriale non sussiste né una presunzione, sia pure relativa, di destinazione della droga detenuta ad uso non personale, né un’inversione dell’onere della prova, costituzionalmente inammissibile ex artt. 25, comma 2, e 27, comma 2 Cost. leggi tutto
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