Al coniuge superstite spettano i diritti di abitazione e di uso dei mobili – Cass. civ. Sez. Unite, 27-02-2013, n. 4847. (Avv. Alfredo Sagliocco)

“Nella successione legittima spettano al coniuge del de cuius i diritti di abitazione sulla cosa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano previsti dall’art. 540, comma 2 del codice civile. Il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall’asse ereditario, per poi procedere alla divisione di quest’ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell’attribuzione dei suddetti diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato”. E’ quanto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 4847 del 27 febbraio 2013, intervenute a dirimere un contrasto giurisprudenziale esistente in materia successoria in tema di diritto di abitazione del coniuge superstite. La decisione della Suprema Corte prende le mosse da un giudizio incardinato da parte del coniuge superstite e di uno dei due figli, i quali chiedevano lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione in natura della quota spettante a ciascun erede. Il Tribunale adito dichiarava lo scioglimento della comunione ma osservava che, vertendosi in materia di successione legittima, alla quota spettante al coniuge non potevano cumularsi i diritti di abitazione e di uso previsti in tema di successione necessaria dall’art. 540 c.c., comma 2. Uno degli eredi proponeva gravame avverso la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d’Appello competente, la quale, a parziale modifica della sentenza impugnata, assegnava al coniuge superstite l’immobile nella misura del 100%, ribadendo che, in presenza di una successione legittima, non spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota intestata prevista dagli artt. 581 e 582 c.c., i diritti di abitazione e di uso previsti dall’art. 540 c.c., co.2. Avverso tale decisione, ricorrevano in Cassazione il coniuge superstite e l’altro erede. La Seconda Sezione Civile della Corte, rimetteva gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite. Le questioni affrontate dalla Suprema Corte a SS.UU. sono due: – il riconoscimento o meno, nell’ambito della successione legittima, dei diritti di abitazione e di uso previsti dall’art. 540 c.c. al coniuge superstite, relativo alla successione necessaria; – le modalità di computo della quota legittima del coniuge superstite e, in particolare, se il valore del diritto di abitazione vada computato nel calcolo della quota legittima. In ordine alla prima questione, le Sezione Unite hanno sottolineato che la spettanza dei diritti in oggetto al coniuge superstite è riconducile alla volontà del legislatore di realizzare una completa parificazione dei coniugi non solo sul piano patrimoniale, ma anche sotto quello etico e sentimentale, sul presupposto che la ricerca di un nuovo alloggio per il coniuge superstite potrebbe determinare un grave danno psicologico e morale per la stabilità delle abitudini di vita della persona; al fine di realizzare tale equiparazione, i suddetti diritti trovano necessariamente applicazione in favore del coniuge supersite sia nella successione necessaria che in quella legittima. Circa la questione relativa ai criteri di calcolo del valore della quota del coniuge superstite, la Suprema Corte componendo il contrasto di orientamenti giurisprudenziali ha statuito che i diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite si configurano nella successione legittima come prelegati “ex lege”, cumulandosi alla quota come prevista dagli artt. 581 e 582 c.c. Pertanto, il valore capitale di tali diritti attribuiti al coniuge deve essere detratto dalla massa ereditaria, che andrà di poi divisa tra tutti i coeredi secondo le norme sulla successione legittima. Ne deriva, che ai fini del calcolo di tali diritti occorrerà stralciare il valore capitale di essi secondo modalità assimilabili al prelegato, e poi dare luogo alla divisione tra tutti gli eredi della massa ereditaria dalla quale viene detratto il suddetto valore, rimanendo invece compreso nell’asse il valore della nuda proprietà della casa familiare e dei mobili. Nota dell’avv. Alfredo Sagliocco.

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